Articolo 3 (Ammissione del socio)

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello in Assemblea.

 

Articolo 4 (Soci)

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività dell’Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

 

Articolo 5 (Quota associativa)

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

 

Articolo 6 (Recesso ed esclusione del socio)

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde:

  1. per decesso del socio;
  2. per mancato pagamento della quota associativa;
  3. per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione.

L’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

 

Articolo 7 (Diritti del socio)

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.