Titolo II – Organi dell’associazione

 

Articolo 8 (Organi dell’associazione)

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente.

L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Articolo 9 (Assemblea dei soci)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all’Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E’ escluso il voto per corrispondenza.

 

Articolo 10 (Poteri dell’assemblea dei soci)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

•    eleggere gli organi sociali;

•    delineare il programma delle attività sociali;

•    deliberare sulle modifiche del presente statuto;

•    approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

•    deliberare sull’eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

•    deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

 

L’Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.