Articolo 11 (Modalità di voto – assemblea ordinaria)

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

 

Articolo 12 (Modalità di voto – assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Articolo 13 (Consiglio Direttivo)

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall’Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

 

Articolo 14 (Poteri del Consiglio Direttivo)

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  • la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’Assemblea;
  • la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario;
  • l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;
  • l’esclusione degli associati;
  • la redazione annuale del bilancio consuntivo.

 

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 15 (Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell’adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

 

Articolo 16 (Modalità di voto – Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri,

l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

 

Articolo 17 (Presidente)

Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.