Titolo III – Patrimonio sociale
Articolo 18 (Patrimonio dell’associazione)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.
Articolo 19 (Esercizio sociale)
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Articolo 20 (Divieto di distribuzione utili)
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo IV – Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali
Articolo 21 (Scioglimento dell’associazione)
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 22 (Rimando alle norme vigenti)
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]